Aliquote IMU comune di Genova per il 2012

Ecco le aliquote IMU deliberate dal comune di Genova per il 2012 con al delibera n. 78 del 30/10/2012:

Per l’anno 2012 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria:
Aliquota dello 0,5 per cento : per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
Aliquota dello 0,5 per cento : per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
Aliquota dello 0,5 per cento : per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
Aliquota dello 0,71 per cento : per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP).
Aliquota dello 0,76 per cento : per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla  registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al  Comune.
Aliquota dello 0,2 per cento : per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133.
Aliquota dello 0,96 per cento : per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale ( e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da  soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un’unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2012.
Aliquota dello 0,96 per cento  : per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.
Aliquota dello 1,01 per cento : per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal  titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il  possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2012.
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria) : per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.
Detrazione
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche:
a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata;
b) all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
c) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. In tali casi non trova applicazione la maggior detrazione per i figli, come previsto al punto 6.3. della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.5.2012.