Apposizione del Visto di Conformita’ per il Superbonus del 110%

Il Visto di conformità è rilasciato secondo quanto disposto dall’art. 35, DLgs 241/1997 (Visto leggero) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a:

  • verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati,
  • verificare la corrispondenza documentale con quanto necessario ad ottenere la detrazione del 110%

E’ l’ultimo adempimento necessario per poter chiudere nella maniera corretta la pratica per usufruire del Superbonus del 110%.

Si tratta di una verifica documentale e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il Visto di conformità si accerta “semplicemente” che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

Nella verifica documentale culminante con l’apposizione del  Visto gli intermediari non saranno chiamati a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente: infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili.

L’articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto.

Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire gli intermediari dovranno ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una accettazione formale dell’opzione esercitata dal contribuente dove dovranno essere riportati:

  • i dati del cessionario;
  • l’ammontare del credito ceduto;
  • la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo.

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
L’accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.

Gli uffici di GenovaCaf sono a disposizione con un team di esperti professionisti per un preventivo sull’apposizione del Visto.

Per info e richieste contattateci a info@genovacaf.it